Ristrutturare casa: guida agli incentivi

Dalla sostituzione degli infissi agli interventi per il risparmio energetico e l’acquisto dei mobili, ecco una guida agli incentivi legati ai lavori in casa: quali possono essere detratti dalla dichiarazione dei redditi, chi può beneficiare del bonus ristrutturazioni e quali documenti sono necessari.

 

Cosa c’è da sapere

Ristrutturare casa può essere una buona occasione per risparmiare sulla dichiarazione dei redditi. A conti fatti, in 10 anni, si può recuperare più della metà di quanto si è speso. L’importante è che le spese siano correttamente documentate con fattura e bonifico.

Scegli quale tipologia di ristrutturazione fa il caso tuo e scopri se e quali detrazioni ti spettano. Ti aiutiamo a capire quali documenti sono necessari per poterle richiedere. Se, invece, sei interessato a interventi di efficienza energetica e rinnovabile sul nostro sito CasaRinnovabile.it puoi trovare le informazioni.

 

Ristrutturazioni e detrazioni, Quanto puoi detrarre

È possibile detrarre dalle imposte della dichiarazione dei redditi una parte delle spese che hai sostenuto per ristrutturare casa.

  • Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016 puoi detrarre il 50% della spesa per un massimo di 96.000 euro.
  • Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 si tornerà alla percentuale ordinaria del 36% per un massimo di 48.000 euro di detrazione.
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Quali interventi sono detraibili?

Vediamo le situazioni più comuni:

  • Interventi di manutenzione ordinaria realizzati su parti comuni condominiali, le cui detrazioni vengono divise in base alla quota millesimale. Comprendono interventi come la sostituzione integrale o parziale di pavimenti anche esterni e il rivestimento e tinteggiatura delle pareti esterne o interne.
  • Interventi di manutenzione straordinaria realizzati su singole unità abitative, cioè gli interventi che riguardano il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali di edifici. Ecco alcuni esempi:
  1. Installazione di ascensori e scale di sicurezza, rifacimento o costruzione di scale interne.
  2. Realizzazione e miglioramento dei servizi igienici.
  3. Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte interna di muri.
  4. Nuova pavimentazione esterna o sostituzione della precedente con modifica di superfici e materiali.
  5. Sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso.
  6. Realizzazione di recinzioni, muri di cinta o cancellate, sostituzione dei cancelletti d’ingresso con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, dimensioni, colori).
  7. Sostituzione dei solai di copertura con materiali diversi.
  8. Sostituzione o riparazione con innovazioni della caldaia esistente.
  9. Sostituzione dell’impianto elettrico o integrazione per la messa a norma.
  10. Sostituzione o riparazione dell’impianto idraulico con innovazioni rispetto al preesistente.
  11. Ricostruzione dopo evento calamitoso o ripristino dell’immobile danneggiato, a condizione che sia stato dichiarato lo stato d’emergenza.
  12. Eliminazione delle barriere architettoniche e interventi idonei a favorire la mobilità interna o esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap ai sensi della legge 104/92.
  13. Installazione di impianti fotovoltaici

 

Le altre opere agevolabili

Rientrano tra gli interventi detraibili anche altre opere, vediamo alcuni esempi:

  1. Opere volte ad evitare gli infortuni domestici (sostituzione del tubo del gas o di una presa, installazione del corrimano…).
  2. Interventi volti a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (grate alle finestre, porte blindate, impianto d’allarme…)
  3. Gli interventi volti a conseguire un risparmio energetico e l’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici.
  4. La realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, tra cui l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica installato per far fronte ai bisogni energetici.
  5. Prestazioni professionali e spese per la progettazione connesse all’intervento di ristrutturazione, come ad esempio la fattura dell’architetto o le perizie e i sopralluoghi necessari, gli oneri di urbanizzazione, l’iva, i bolli e i diritti pagati per concessioni autorizzazioni e denunce.
  6. Opere di bonifica dall’amianto.

 

Attenzione alla data del bonifico

L’agevolazione cui hai diritto dipende dalla data del bonifico di pagamento e non da quella della fattura che documenta la spesa, né quella di esecuzione delle opere. In ogni caso, la detrazione viene divisa in 10 rate annuali di pari importo. La spesa massima detraibile è riferita alla singola unità immobilare, quindi in caso di cointestazione della casa viene suddivisa tra gli aventi diritto, cioè se sono marito e moglie a ristrutturare un’appartamento il limite di 96.000 euro non raddoppia.

 

Se devi proseguire lavori già iniziati

Se gli interventi realizzati sono la prosecuzione di lavori iniziati in precedenza, per determinare il limite massimo delle spese detraibili devi tenere conto di quelle già sostenute per stabilire il limite massimo di spesa. La detrazione per ristrutturazioni finalizzate al risparmio energetico non è cumulabile con la detrazione per ristrutturazione edilizia. Se gli interventi realizzati rientrano in entrambe le agevolazioni, puoi scegliere quella che più ti conviene.

 

Arredamento ed elettrodomestici

Esiste la possibilità di detrarre, all’interno di un intervento di ristrutturazione edilizia, il 50% della spesa sostenuta per l’aquisto di mobili ed elettrodomestici. Il tetto massimo detraibile per i mobili non può superare comunque i 10.000 euro per unità immobiliare a prescindere dall’importo speso per la ristrutturazione. La spesa viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

 

Elettrodomestici: devono essere di classe A+

Sono agevolati gli acquisti di arredi di ogni categoria, purché siano destinati all’immobile oggetto di ristrutturazione. Per quanto riguarda gli elettrodomestici, devono essere nuovi e dall’etichetta energetica deve risultare che sono almeno in classe energetica A+ (A per i forni). Sono comunque agevolati gli acquisti di elettrodomestici per i quali non esiste ancora l’obbligo di etichetta energetica. Tra i grandi elettrodomestici agevolabili rientrano tra gli altri: frigoriferi, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, congelatori, stufe elettriche, forni a microonde, radiatori elettrici, ventilatori elettrici e condizionatori.

 

I requisiti necessari

Per poter essere detratte, le spese devono soddisfare alcuni requisiti.

  1. Devono essere sostenute entro il 31 dicembre 2016.
  2. L’immobile cui sono destinati mobili ed elettrodomestici deve essere oggetto di ristrutturazione edilizia iniziata prima dell’acquisto degli stessi. Se non devi fare comunicazioni particolari all’ASL per le ristrutturazioni, puoi dichiarare con un’autocertificazione di aver iniziato i lavori prima del sostenimento della spesa.
  3. Il pagamento deve avvenire tramite bonifico, che può essere anche antecedente a quelli di pagamento della ristrutturazione, oppure tramite carte di credito o di debito. In questo caso la data di pagamento viene individuata con quella della transazione e non con quella dell’addebito su conto corrente. Ricorda di conservare la ricevuta di pagamento.
  4. Lo scontrino o la fattura d’acquisto devono contenere i codici fiscali dei beneficiari dell’agevolazione e quello del venditore. Se manca il codice fiscale sullo scontrino e hai pagato con carta di credito, puoi detrarre comunque la spesa se sullo scontrino ci sono natura, qualità e quantità dei beni acquistati e se è riconducibile al contribuente titolare della carta usata per il pagamento grazie alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).
  5. Il bonifico deve contenere la causale del versamento, il codice fiscale dei soggetti che beneficiano della detrazione e il codice ficale o la partita Iva del beneficiario del pagamento.

 

Le detrazioni per le giovani coppie

Dal 2016 le giovani coppie sposate o conviventi che stanno comprando casa possono usufruire di una detrazione del 50% sulle spese sostenute per l’acquisto di mobili fino a un massimo di 16.000 euro.

 

Bonus mobili per “giovani coppie”

La legge di stabilità 2016 aveva introdotto, tra gli altri, anche un incentivo fiscale destinato alle giovani coppie per l’acquisto di mobili destinati ad arredare la loro abitazione principale. Possono usufruire di questa agevolazione le coppie che effettuano acquisti di mobili nel 2016. La detrazione del 50% sulla spesa (per un massimo di 16.000 euro), riferita alla coppia e non al singolo, viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Da precisare, inoltre, che non si tratta di un ampliamento del bonus mobili collegato alle ristrutturazioni edilizie: le due detrazioni non sono cumulabili, hanno limiti di spesa e requisiti necessari diversi.

 

I requisiti necessari

Per accedere all’agevolazione, uno dei due componenti non deve aver superato i 35 anni o deve arrivare a questa età nel corso del 2016. Sempre nel corso dell’anno le coppie che ne fanno richiesta devono risultare sposate (non importa da quanto) oppure conviventi more uxorio da almeno tre anni (deve risultare dall’iscrizione nello stesso stato di famiglia oppure tramite autocertificazione). La casa deve essere acquistata (sia a titolo oneroso che gratuito) da entrambi i componenti o anche da uno solo dei due, purché vengano rispettati i requisiti anagrafici. Gli anni validi per l’acquisto sono il 2015 e il 2016 e l’immobile deve diventare abitazione principale. Chi acquista casa quest’anno deve destinarla ad abitazione principale entro il termine per presentare il modello Unico del 2017.

 

Quali spese sono detraibili e quali no

È possibile detrarre esclusivamente le spese sostenute per l’acquisto di mobili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 destinati all’arredamento dell’abitazione principale, anche se l’acquisto dei mobili precede il rogito. Sono detraibili gli acquisti di armadi, divani, sedie, tavoli, letti, librerie, lampadari, materassi ecc. Rimangono fuori, oltre ai grandi elettrodomestici, anche pavimenti, porte, tende e altri complementi d’arredo, compresi i mobili usati.

 

Come deve avvenire il pagamento

I pagamenti devono avvenire tramite bonifico oppure con carta di credito o debito. Non è possibile, invece, accedere alle detrazioni pagando tramite assegni o contanti. La grande novità è che il bonifico non deve necessariamente essere quello predisposto da banche e Poste, come avviene per gli interventi di ristrutturazioni edilizie. Nel caso di pagamento con moneta elettronica, viene considerata data di pagamento il giorno di utilizzo della carta indicato sulla ricevuta telematica di avvenuta transazione e non la data di addebito sul conto corrente.

 

Detrazioni sul risparmio energetico, Quanto puoi detrarre

È possibile detrarre tramite la dichiarazione dei redditi annuale, una parte delle spese che hai sostenuto per interventi di ristrutturazione che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti in particolare per opere che riguardano:

  1. la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
  2. il miglioramento termico dell’edificio (finestre, coibentazioni, pavimenti…)
  3. l’insallazione di pannelli solari
  4. la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

A seguito delle numerose revisioni dell’agevolazione, questi sono i tetti massimi, legati alla data di esecuzione dei lavori:

  • fino al 31 dicembre 2016 ti spetta una detrazione del 65% della spesa sostenuta.
  • dal 1° gennaio 2017 si applicherà la detrazione fiscale prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia del 36%.

 

La detrazione dipende dal tipo di intervento

Il limite di spesa massimo ammesso in detrazione varia a seconda del tipo di intervento effettuato ma, in ogni caso, la detrazione viene divisa in 10 rate annuali di pari importo. La spesa massima detraibile è riferita alla singola unità immobilare, quindi in caso di cointestazione della casa viene suddivisa tra gli aventi diritto. Sono comprese nella detrazione anche le spese professionali necessarie ad ottenere tutta la documentazione richiesta dalla normativa. Se gli interventi realizzati sono la prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, per determinare il limite massimo delle spese detraibili devi tenere conto di quelle sostenute in precedenza per stabilire il limite massimo di spesa. L’agevolazione cui hai diritto dipende dalla data del bonifico di pagamento non da quella della fattura che documenta la spesa né quella di esecuzione delle opere.

 

Le condizioni che devono essere rispettate

Per fruire della detrazione è indispensabile che i lavori vengano eseguiti su edifici residenziali esistenti o parti degli stessi. Per provare l’esistenza dell’edificio è sufficiente l’iscrizione al catasto o la richiesta di accatastamento, o anche la ricevuta di pagamento di Ici, Imu o Tasi se dovute. Pertanto non sono agevolabili le spese effettuate durante la costruzione di un immobile, anche se rientrano nelle tipologie ammesse alla detrazione. Sui lavori di riqualificiazione energetica è previsto il pagamento dell’iva agevolata al 10%. Tuttavia, se nella ristrutturazione vengono forniti beni di valore significativo (infissi, caldaie…), l’Iva al 10% si applica a questi beni esclusivamente per il valore della manodopera impiegata.

 

Quali interventi sono detraibili?

Gli interventi di riqualificazione energetica sono divisi in quattro categorie ben definite che sono caratterizzate da limiti massimi detraibili differenti.

  1. Interventi di riqualificazione energetica che permettono di ridurre la quantità di energia necessaria per il riscaldamento dell’intero edificio. Per questi interventi, la spesa detraibile non può superare i 153.846 euro.
  2. Interventi sugli involucri degli edifici ossia quelli riguardanti strutture opache orizzontali e verticali (ad es. pavimenti e pareti), acquisto e posa in opera di schermature solari (es. tende da sole), finestre comprensive di infissi e di tutte le strutture accessorie come gli scuri o le persiane, che delimitano il volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati. La spesa detraibile non può superare i 92.308 euro.
  3. Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda ad uso domestico. Anche per questi interventi la spesa detraibile non può superare i 92.308 euro. Per maggiori informazioni sul solare termico puoi visitare la nostra sezione CasaRinnovabile.it.
  4. Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione, con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili, impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria. In questo caso la spesa massima detraibile è di 46.154 euro. I predetti interventi sono agevolabili anche se effettuati su parti comuni di edifici condominali ma in questo caso l’ammontare massimo della detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobilari che compongono l’edificio, a meno che l’intervento si riferisca all’intero edificio. Se invece stai pensando a impianti a zero emissioni di CO2 puoi acquistare una stufa a pellet. Dal 2016 la detrazione del 65% è estesa anche a:
  5. Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi per la domotica multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento. Si tratta di dispositivi per l’accensione, lo spegnimento, la programmazione e il monitoraggio dei consumi degli impianti di riscaldamento per la produzione di acqua calda e di climatizzazione delle abitazioni.
  6. Contribuenti incapienti che, in caso di interventi condominiali, potranno girare le detrazioni ai fornitori, usufruendo di uno sconto sul prezzo finale.

 

Chi può fruire delle detrazioni

Le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie e per le riqualificazioni energetiche spettano:

  • ai proprietari o nudi proprietary
  • ai titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • ai locatari o comodatari, che conservano il diritto alla detrazione per le spese sostenute, fino alla fine del periodo che spetta loro anche in caso di cessazione della locazione e del comodato
  • ai familiari conviventi (coniuge, figli, genitori, fratelli, nonni, bisnonni, nipoti, generi, nuore, suoceri e cognati) del possessore dell’immobile ristrutturato, purché sostengano le spese e siano intestati a loro bonifici e fatture
  • all’erede che detiene materialmente l’immobile ristrutturato dal defunto
  • al promissario acquirente dell’immobile che inizia la ristrutturazione prima di concludere l’acquisto, a condizione che il compromesso sia stato regolarmente registrato
  • al condomino per le ristrutturazioni effettuate sulle parti comuni condominiali.

In caso di vendita dell’immobile ristrutturato, prima che sia trascorso tutto il periodo per fruire dell’agevolazione, il venditore può scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente dell’immobile. Tuttavia, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile.

 

Documenti necessari

1. Detrazioni per ristrutturazioni edilizie

Per fruire della detrazione è necessario pagare con bonifico bancario o postale da cui risultino causale del versamento, codice fiscale dei contribuenti che usufruiscono della detrazione e codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Non c’è più l’obbligo d’invio della comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate e quello di indicare il costo della manodopera nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori. È diventata obbligatoria, invece, l’indicazione dei dati catastali dell’immobile oggetto di ristrutturazione nella dichiarazione dei redditi. Per detrarre le spese sostenute devi conservare le fatture in cui vengono indicati i beneficiari della detrazione e le ricevute dei bonifici. Per le ristrutturazioni sulle parti comuni condominiali si può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione. La comunicazione di inizio lavori all’ASL non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non ne prevedono.

 

2. Detrazioni sul risparmio energetico

Per fruire della detrazione è necessario pagare con bonifico bancario o postale da cui risultino causale del versamento, codice fiscale dei contribuenti che usufruiscono della detrazione e codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Devi inoltre conservare le fatture in cui vengono indicati i beneficiari della detrazione e le ricevute dei bonifici. Per gli interventi sulle parti comuni condominiali si può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.

Per fruire della detrazione sulle spese energetiche è necessario acquisire:

  1. una dichiarazione (detta asseverazione) che attesti che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. In caso di esecuzione di più interventi sullo stesso edificio la dichiarazione può essere unica e omnicomprensiva. L’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del direttore dei lavori. Per la sostituzione di finestre e infissi, e nel caso di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, può essere sostituito da una certificazione dei produttori. In caso di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l’attestato di partecipazione ad un apposito corso di formazione.
  2. L’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio. Questo documento è redatto al termine dell’esecuzione degli interventi, utilizzando procedure indicate dai Comuni e dalle Regioni. Se tali procedure non sono state deliberate può essere prodotto l’attestato di qualificazione energetica che deve essere predisposto da un tecnico abilitato secondo lo schema previsto dalla legge. Questo documento non è più necessario per la sostituzione delle finestre, l’installazione dei pannelli solari e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
  3. La scheda informativa relativa agli interventi realizzati che deve contenere i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, i dati dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, il tipo di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne consegue e il relativo costo specificando la parte relativa alle spese professionali.

Questi tre documenti devono essere redatti da un tecnico abilitato iscritto al rispettivo ordine e collegio professionale (ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e periti agrari) che in caso di più lavori può essere unico.

Per questi lavori non c’è l’obbligo d’invio della comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate e non è più obbligatorio indicare il costo della manodopera nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.

La comunicazione di inizio lavori all’ASL non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non ne prevedono.

 

Cosa comunicare all’Enea

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere telematicamente all’Enea, tramite il sito www.acs.enea.it ottenendo la ricevuta informatica, la copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del collaudo che, se non è richiesto per la tipologia di intervento effettuato, può esser sostituito da idonea documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori o dal tecnico che compila la scheda informativa. Non sono valide le autocertificazioni del contribuente.

Se i lavori sono particolarmente complessi e non sono adeguatamente descritti dagli schemi che si trovano sul sito dell’Enea è possibile inviare la documentazione, sempre entro 90 giorni dal termine dei lavori, tramite raccomandata semplice a questo indirizzo:

ENEA – Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile
Via Anguillarese 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (Roma)
Detrazioni fiscali – riqualificazione energetica.

 

I documenti vanno conservati fino al termine della detrazione

Ricordati che se inserisci queste spese nella dichiarazione dei redditi, devi conservare tutta la documentazione fino alla fine del godimento della detrazione. Ad esempio se hai fatto il 730/2013 per legge devi conservare la dichiarazione dei reddtiti fino al 31 dicembre 2017, ma se hai inserito le spese di ristrutturazione sostenute nel 2012, dovrai conservarne la documentazione relativa fino al termine previsto per il 730/2022 sui redditi del 2021 (anno in cui inserirai l’ultima rata di detrazione che ti spetta), quindi fino al 2026.

 

L’Iva è agevolata

Sui lavori di ristrutturazione edilizia e su quelli di riqualificazione energetica è previsto il pagamento dell’iva agevolata al 10%. Tuttavia, se nella ristrutturazione vengono forniti beni di valore significativo, l’iva al 10% si applica a questi beni esclusivamente per il valore della manodopera impiegata. Ad esempio per una ristrutturazione del costo di 20.000 euro in cui i beni significativi hanno un valore di 12.000 euro, l’iva al 10% si applica su 16.000 euro, infatti, la differenza tra il costo totale della ristrutturazione e il valore dei beni significativi è di 8.000 euro, di conseguenza i beni vengono tassati al 10% solo per 8.000 euro, sui restanti 4.000 euro si applica l’iva al 22%.

I beni significativi sono gli ascensori, i montacarichi, gli infissi esterni e interni, le caldaie, i video citofoni, le apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, i sanitari e rubinetteria dei bagni e gli impianti di sicurezza.